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| Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'animale Considerato che ogni animale ha diritti, Considerato che il disconoscimento e il disprezzo di questi diritti hanno portato e continuano a portare l'uomo a commettere crimini contro la Natura e contro gli animali, Considerato che il riconoscimento da parte della specie umana del diritto all'esistenza delle altre specie animali costituisce il fondamento della coesistenza delle specie nel mondo, Considerato che genocidi sono perpetrati dall'uomo e altri ancora se ne minacciano, Considerato che il rispetto degli animali da parte dell'uomo è legato al rispetto degli uomini fra loro, Considerato che l'educazione deve insegnare sin dall'infanzia ad osservare, comprendere, rispettare ed amare gli animali, SI PROCLAMA: Articolo 1 Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita ed hanno gli stessi diritti all'esistenza. Articolo 2 1 - Ogni animale ha diritto al rispetto 2 - L'uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali, o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali. 3 - Ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure ed alla protezione dell'uomo. Articolo 3 1 - Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli. 2 - Se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, ne angoscia. Articolo 4 1 - Ogni animale che appartiene ad una specie selvaggia ha il diritto di vivere nel suo ambiente naturale, terrestre, aereo o acquatico ed il diritto di riprodursi. 2 - Ogni privazione della libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto. Articolo 5 1 - Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell'ambiente dell'uomo ha il diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie. 2- Ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall'uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto. Articolo 6 1 - Ogni animale che l'uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua longevità. 2 - L'abbandono di un animale è un atto crudele e degradante. Articolo 7 1 - Ogni animale che lavora ha diritto a limiti ragionevoli della durata e dell'integrità del lavoro, ad un'alimentazione adeguata ed al riposo. Articolo 8 1 - La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica e psichica è incompatibile con i diritti dell'animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale sia di ogni altra forma di sperimentazione. 2 - Le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate. Articolo 9 1 - Nel caso che l'animale sia allevato per l'alimentazione, deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà o dolore. Articolo 10 1 - Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell'uomo. 2 - Le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano animali sono incompatibili con la dignità dell'animale. Articolo 11 1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un animale senza necessità è biocidio, cioè un delitto contro la vita. Articolo 12 1 - Ogni atto che comporti l'uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie. 2 - L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Articolo 13 1 - L'animale morto deve essere trattato con rispetto. 2 - Le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione, a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell'animale. Articolo 14 1 - Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo. 2 - I diritti dell'animale devono essere difesi dalla Legge come i diritti dell'uomo. Il Testo della nuova legge TITOLO IX-BIS DEI DELITTI CONTRO IL SENTIMENTO PER GLI ANIMALI Articolo 544-bis. - (Uccisione di animali). Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona la morte di un animale e’ punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi. Articolo 544-ter. - (Maltrattamento di animali). Chiunque, per crudelta’ o senza necessita’, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche e’ punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena e’ aumentata della meta’ se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell’animale. Articolo 544-quater. - (Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali e’ punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a. 15.000 euro. La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’ se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per se’ od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale. Articolo 544-quinquies. - (Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrita’ fisica e’ punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena e’ aumentata da un terzo alla meta’: 1) se le predette attivita’ sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attivita’ sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma e’ punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. |
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Altre
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