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STATUTO dell’Associazione “AMICI DI ZAMPA

ART.1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

1) E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI DI ZAMPA”
Associazione di volontariato, per la tutela degli animali e dell’ambiente, che si prefigge di operare quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale.
2) L’Associazione ha sede in Alba, Via Case Sparse n. 6, Frazione Mussotto. La variazione della sede dell’Associazione nell’ambito del Comune di Alba non comporta una modifica dello Statuto e sara deliberata dall’assemblea ordinaria. Al fine di realizzare i propri scopi l’Associazione puÚ istituire sedi secondarie, previa deliberazione dell’assemblea ordinaria dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
3) La durata dell’Associazione Ë fissata fino al 31 dicembre 2050, fatto salvo il caso di anticipato scioglimento.
ART.2
SCOPI E FINALITA’
1.1. L’Associazione, principalmente, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, e senza scopo di lucro, persegue finalità sociali nel campo dell’assistenza agli animali ed in via secondaria in quelle della tutela dell’ambiente. Nell’ambito dell’assistenza agli animali, le sue attività prevalenti sono le seguenti:
a) provvedere alla protezione degli animali, prevalentemente cani e gatti;
b) svolgere attività di tutela ambientale affrontando il fenomeno del randagismo e relative problematiche di ordine sanitario;
c) svolgere propaganda e diffusione dei principi della sana zoofilia; svolgere iniziative per la diffusione dei principi della profilassi veterinaria; promuovere per tramite di personale professionalmente qualificato e abilitato attività di profilassi veterinaria;
d) collaborare con le Autorità e gli Enti locali nella soluzione di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali e/o in quello della profilassi veterinaria applicata a tale settore;
e) curare la gestione delle strutture destinate dalle Autorità e dagli Enti locali a ricovero ed all’assistenza degli animali abbandonati (cani e gatti);
f) vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla protezione degli animali;
g) sensibilizzare con manifestazioni e/o con ogni mezzo di informazione l’opinione pubblica e gli organi pubblici sulle tematiche connesse alla protezione degli animali;
h) promuovere iniziative finalizzate all’affidamento a distanza di cani abbandonati;
i) promuovere ed organizzare iniziative per il reperimento di mezzi finanziari finalizzati o da donare per all’allestimento o all’ammodernamento di strutture atte al ricovero e all’assistenza di cani abbandonati, e/o per l’acquisto di attrezzature e altri ausili tecnici, sanitari e alimentari da donare a strutture per il ricovero e l’assistenza di cani abbandonati.
2 L’associazione, inoltre, nell’ambito delle finalità di cui alla prima parte del precedente punto 1.1) - si prefigge anche lo scopo, della tutela dell’ambiente e a tal fine potrà compiere, sempre senza finalità di lucro alcuna, le seguenti attività:
a) sensibilizzare con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione dell’opinione pubblica ai problemi della tutela dell’ambiente, nell’ampia dizione del termine, e a quelli connessi alla qualità della vita;
b) promuovere e incentivare ricerche studi sull’ambiente; 3 L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4 Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si propone di diffondere e svolgere l’attività di volontariato, finalizzata al compimento delle attività sopra descritte , in particolare sul territorio della provincia di Cuneo.
5 Le attività di cui al precedente punto sono svolte dall’Associazione, prevalentemente, avvalendosi delle prestazioni gratuite fornite dai propri soci.
ART.3
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE

1) Il patrimonio dell’Associazione Ë costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) rimborsi derivanti da convenzioni;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi privati;
d) contributi di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche, e documentate attività o progetti:
e) entrate derivanti da iniziative benefiche;
f) attribuzioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività e delle attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie.
3) L’esercizio dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1 gennaio ed il 31 di dicembre di ogni anno. La durata del primo esercizio Ë fissata nell’atto costitutivo. Al termine di ogni esercizio il Comitato Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all’Assemblea dei soci per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo. Il bilancio, che va trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno un mese prima della’Assemblea convocata per l’approvazione, deve restare depositato, insieme con la relazione del Collegio dei Revisori, presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti l’Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4) Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili a terzi, nÈ per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale.
ART.4
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Il numero degli aderenti Ë illimitato. Sono membri dell’associazione i Soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda scritta al Comitato Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità dell’Associazione e l’impegno ad approvarne ed osservarne lo Statuto ed i regolamenti. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

ART.5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) Il Comitato Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento: in assenza di un provvedimento di accoglimento la domanda si intenderà tacitamente respinta. In caso di diniego espresso il Comitato Direttivo è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
2) Non potranno essere ammessi a Soci coloro che fanno già parte di Associazioni od Organismi aventi finalità in contrasto con gli scopi dell’Associazione in oggetto.
3) Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea ordinaria.
4) La qualità di Socio si perde:
a) per recesso notificato al Comitato Direttivo mediante lettera scritta raccomandata con avviso di ricevimento; tale recesso ha efficacia dall’inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve la notifica del recesso medesimo;
b) per mancato versamento della quota associativa relativa all’anno precedente;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) dopo due richiami scritti da parte del Comitato Direttivo per essere incorsi in violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di contenuto patrimoniale tra loro stesso e l’Associazione.
5) L’esclusione del socio, nei casi contemplati alle lettera da b) a e) del punto precedente, deliberata dal Comitato Direttivo ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione mediante lettera scritta raccomandata con avviso di ricevimento che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione Ë stata deliberata.
Il socio oggetto del provvedimento di esclusione puÚ adire il Collegio arbitrale di cui al presente statuto: in tal caso la deliberazione di esclusione Ë sospesa fino alla pronuncia del Collegio.
6) Il Socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
ART.6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organismi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare, se maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto;
c) ad accedere, se maggiori di età ed in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso, alle cariche associative.
ART.7
ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice - Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.8
L’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, Ë composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso e per i quali il Comitato Direttivo non abbia deliberato l’esclusione o per i quali il Comitato Direttivo non abbia ricevuto la notifica del recesso. Ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non puÚ ricevere piö di tre deleghe.
2) L’assemblea ordinaria delibera sugli atti di seguito elencati:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
d) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;
f) delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque denominati, nonchÈ di fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, qualora ciÚ sia consentito dalla legge e/o dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente il Comitato direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 giugno per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente ed ogni qualvolta lo stesso Presidente ne ravvisi l’opportunità.
3) L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea straordinaria Ë convocata dal Presidente ogni qualvolta ne ravvisi l’opportunità oppure qualora almeno la metà dei membri del Comitato Direttivo lo richieda formalmente con apposita deliberazione del Comitato Direttivo.
4) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo designato dai presenti.
5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, e con apposizione di regolare avviso nella bacheca 8 giorni prima della riunione, o con qualsiasi altra forma pubblicitaria prevista dal regolamento. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.
6) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria Ë validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà piö uno dei soci. In seconda convocazione, che non puÚ avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea Ë validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti qualsiasi variazione inerente lo statuto, o lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno la metà piö uno dei soci.
ART.9
IL COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato Direttivo Ë composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall’Assemblea dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili, fatto salvo il caso in cui all’atto della nomina sia stata attribuita una diversa durata, o che la nomina sia stata conferita a tempo indeterminato.
Possono far parte del Comitato esclusivamente i soci in regola con il pagamento della quota per l’esercizio in corso.
2) Nel caso, a seguito di dimissioni o per qualunque altro motivo, uno dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato Direttivo provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione. I componenti cosÏ nominati restano in carica fino alla prossima assemblea. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato l’intero Comitato s’intende decaduto ed il Presidente deve convocare al piö presto l’assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente ed un Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere il Bilancio d’esercizio e presentarlo all’assemblea per l’approvazione;
c) deliberare sulle nuove domande di ammissione a socio e sulle eventuali esclusioni dei soci ai sensi dell’art.5 punto 6 del presente statuto;
d) redigere il regolamento;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all’assemblea dei soci, salva la facoltà di amministrazione e firma disgiunta attribuita ai membri del Comitato direttivo per le infradette operazioni bancarie. Si approva la postilla Visto Alba 7 marzo 2003.
5) Il Comitato Direttivo Ë presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice - Presidente ed in assenza di entrambi dal membro piö anziano.
I membri del Comitato Direttivo avranno facoltà di firma disgiunta per
tutte le operazioni bancarie.
6) Il Comitato Direttivo Ë convocato ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice - Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti a cura del Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza, vengono conservati agli atti.
ART.10
IL PRESIDENTE
1) Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonchÈ l’Assemblea dei Soci.
2) Al Presidente Ë attribuita la rappresentanza dell’Associazione anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice - Presidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente, il Vice - Presidente congiuntamente tra loro possono assumere i poteri del Consiglio Direttivo deliberando in sua vece e chiedendo la ratifica dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART.11
GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi e/o le eventuali indennità sostitutive dei predetti rimborsi, previsti o deliberati dall’assemblea.
ART.12
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei soci.
ART.13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L’incarico di revisore Ë incompatibile con quello membro del Comitato Direttivo. Per la durata, la carica, la rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri del Comitato Direttivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea, del Comitato Direttivo senza diritto di voto, verificando la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione, danno parere sui Bilanci e vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto.
ART.14
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1) Le controversie che potranno insorgere in relazione all’interpretazione e/o esecuzione del presente statuto, anche in relazione a quanto previsto in tema di esclusione del socio all’art. 5 del presente statuto, verranno risolte mediante procedimento arbitrale ai sensi degli articoli 806-826 del C.P.C. Ciascuna delle parti avrà diritto a nominare il proprio arbitro ai sensi dell’art.810 del C.P.C. Il Presidente del Collegio Arbitrale sarà nominato di comune accordo dagli arbitri nominati dalle parti o in caso di disaccordo tra gli stessi dal Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto osservando le formalità di procedura dettate dagli art.810 e seguenti del C.P.C.
ART.15
NORMA FINALE
1) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.
2) Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione potrà essere ulteriormente disciplinato da un regolamento interno da predisporsi a cura del Comitato Direttivo.
ART.16
RINVIO
1) Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre Norme di legge vigenti in materia.



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