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STATUTO
dell’Associazione “AMICI DI ZAMPA”
ART.1
COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA
1) E’ costituita l’Associazione denominata “AMICI DI
ZAMPA”
Associazione di volontariato, per la tutela degli animali e dell’ambiente,
che si prefigge di operare quale organizzazione non lucrativa di utilità
sociale.
2) L’Associazione ha sede in Alba, Via Case Sparse n. 6, Frazione
Mussotto. La variazione della sede dell’Associazione nell’ambito
del Comune di Alba non comporta una modifica dello Statuto e sara deliberata
dall’assemblea ordinaria. Al fine di realizzare i propri scopi l’Associazione
puÚ istituire sedi secondarie, previa deliberazione dell’assemblea
ordinaria dei soci su proposta del Comitato Direttivo.
3) La durata dell’Associazione Ë fissata fino al 31 dicembre
2050, fatto salvo il caso di anticipato scioglimento.
ART.2
SCOPI E FINALITA’
1.1. L’Associazione, principalmente, ispirandosi ai principi
di solidarietà umana, e senza scopo di lucro, persegue finalità
sociali nel campo dell’assistenza agli animali ed in via secondaria
in quelle della tutela dell’ambiente. Nell’ambito dell’assistenza
agli animali, le sue attività prevalenti sono le seguenti:
a) provvedere alla protezione degli animali, prevalentemente cani e gatti;
b) svolgere attività di tutela ambientale affrontando il fenomeno
del randagismo e relative problematiche di ordine sanitario;
c) svolgere propaganda e diffusione dei principi della sana zoofilia;
svolgere iniziative per la diffusione dei principi della profilassi veterinaria;
promuovere per tramite di personale professionalmente qualificato e abilitato
attività di profilassi veterinaria;
d) collaborare con le Autorità e gli Enti locali nella soluzione
di problemi che abbiano riflessi nel campo della protezione degli animali
e/o in quello della profilassi veterinaria applicata a tale settore;
e) curare la gestione delle strutture destinate dalle Autorità
e dagli Enti locali a ricovero ed all’assistenza degli animali abbandonati
(cani e gatti);
f) vigilare sulla osservanza delle Leggi e dei Regolamenti relativi alla
protezione degli animali;
g) sensibilizzare con manifestazioni e/o con ogni mezzo di informazione
l’opinione pubblica e gli organi pubblici sulle tematiche connesse
alla protezione degli animali;
h) promuovere iniziative finalizzate all’affidamento a distanza
di cani abbandonati;
i) promuovere ed organizzare iniziative per il reperimento di mezzi finanziari
finalizzati o da donare per all’allestimento o all’ammodernamento
di strutture atte al ricovero e all’assistenza di cani abbandonati,
e/o per l’acquisto di attrezzature e altri ausili tecnici, sanitari
e alimentari da donare a strutture per il ricovero e l’assistenza
di cani abbandonati.
2 L’associazione, inoltre, nell’ambito delle finalità
di cui alla prima parte del precedente punto 1.1) - si prefigge anche
lo scopo, della tutela dell’ambiente e a tal fine potrà compiere,
sempre senza finalità di lucro alcuna, le seguenti attività:
a) sensibilizzare con qualsiasi manifestazione e con ogni mezzo di informazione
dell’opinione pubblica ai problemi della tutela dell’ambiente,
nell’ampia dizione del termine, e a quelli connessi alla qualità
della vita;
b) promuovere e incentivare ricerche studi sull’ambiente; 3 L’Associazione
non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate
ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie
per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4 Per la realizzazione degli scopi prefissati e nell’intento di
agire a favore di tutta la collettività, l’Associazione si
propone di diffondere e svolgere l’attività di volontariato,
finalizzata al compimento delle attività sopra descritte , in particolare
sul territorio della provincia di Cuneo.
5 Le attività di cui al precedente punto sono svolte dall’Associazione,
prevalentemente, avvalendosi delle prestazioni gratuite fornite dai propri
soci.
ART.3
PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
1) Il patrimonio dell’Associazione Ë costituito dai beni mobili
ed immobili che pervengono all’Associazione a qualsiasi titolo,
da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone
fisiche e dagli avanzi netti di gestione.
2) L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento
e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) rimborsi derivanti da convenzioni;
b) contributi degli aderenti;
c) contributi privati;
d) contributi di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno
di specifiche, e documentate attività o progetti:
e) entrate derivanti da iniziative benefiche;
f) attribuzioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte;
g) dagli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività
e delle attività direttamente connesse od accessorie a quelle statutarie.
3) L’esercizio dell’Associazione ha inizio e termine rispettivamente
il 1 gennaio ed il 31 di dicembre di ogni anno. La durata del primo esercizio
Ë fissata nell’atto costitutivo. Al termine di ogni esercizio
il Comitato Direttivo redige il Bilancio e lo sottopone all’Assemblea
dei soci per l’approvazione entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Il bilancio, che va trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti almeno
un mese prima della’Assemblea convocata per l’approvazione,
deve restare depositato, insieme con la relazione del Collegio dei Revisori,
presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni precedenti
l’Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di
tutti i soci che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
4) Il versamento delle quote non crea altri diritti di partecipazione
e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazioni trasmissibili
a terzi, nÈ per successione a titolo particolare, nè per
successione a titolo universale.
ART.4
MEMBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Il numero degli aderenti Ë illimitato. Sono membri dell’associazione
i Soci fondatori e tutte le persone fisiche e giuridiche che si impegnino
a contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda
scritta al Comitato Direttivo recante la dichiarazione di condividere
le finalità dell’Associazione e l’impegno ad approvarne
ed osservarne lo Statuto ed i regolamenti. L’adesione all’Associazione
è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo.
ART.5
CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI
1) Il Comitato Direttivo deve provvedere in ordine alle domande
di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento: in assenza di
un provvedimento di accoglimento la domanda si intenderà tacitamente
respinta. In caso di diniego espresso il Comitato Direttivo è tenuto
ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
2) Non potranno essere ammessi a Soci coloro che fanno già parte
di Associazioni od Organismi aventi finalità in contrasto con gli
scopi dell’Associazione in oggetto.
3) Il Comitato Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel
libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa
stabilita e deliberata annualmente dall’Assemblea ordinaria.
4) La qualità di Socio si perde:
a) per recesso notificato al Comitato Direttivo mediante lettera scritta
raccomandata con avviso di ricevimento; tale recesso ha efficacia dall’inizio
del secondo mese successivo a quello nel quale il Comitato Direttivo riceve
la notifica del recesso medesimo;
b) per mancato versamento della quota associativa relativa all’anno
precedente;
c) per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
d) dopo due richiami scritti da parte del Comitato Direttivo per essere
incorsi in violazioni degli obblighi statutari o regolamentari;
e) per l’instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro e
di contenuto patrimoniale tra loro stesso e l’Associazione.
5) L’esclusione del socio, nei casi contemplati alle lettera da
b) a e) del punto precedente, deliberata dal Comitato Direttivo ed ha
effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento
di esclusione mediante lettera scritta raccomandata con avviso di ricevimento
che deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione Ë
stata deliberata.
Il socio oggetto del provvedimento di esclusione puÚ adire il Collegio
arbitrale di cui al presente statuto: in tal caso la deliberazione di
esclusione Ë sospesa fino alla pronuncia del Collegio.
6) Il Socio decaduto, receduto o escluso non ha diritto alla restituzione
delle quote associative versate.
ART.6
DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1) I Soci sono obbligati:
a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni
legalmente adottate dagli organismi associativi;
b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell’Associazione;
c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
2) I Soci hanno diritto:
a) a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
b) a partecipare, se maggiori di età ed in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno in corso, alle assemblee ordinarie
e straordinarie con diritto di voto;
c) ad accedere, se maggiori di età ed in regola con il pagamento
della quota associativa per l’anno in corso, alle cariche associative.
ART.7
ORGANISMI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Comitato Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Vice - Presidente;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART.8
L’ASSEMBLEA
1) L’Assemblea, ordinaria e/o straordinaria, Ë composta
da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa per
l’anno in corso e per i quali il Comitato Direttivo non abbia deliberato
l’esclusione o per i quali il Comitato Direttivo non abbia ricevuto
la notifica del recesso. Ogni associato potrà farsi rappresentare
in assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non
puÚ ricevere piö di tre deleghe.
2) L’assemblea ordinaria delibera sugli atti di seguito elencati:
a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
b) nomina i componenti il Comitato Direttivo;
c) stabilisce l’entità della quota associativa annuale;
d) delinea gli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
e) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività
dell’Associazione;
f) delibera sull’eventuale destinazione di avanzi di gestione comunque
denominati, nonchÈ di fondi, riserve, o capitale durante la vita
dell’Associazione stessa, qualora ciÚ sia consentito dalla
legge e/o dal presente statuto.
L’assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente il Comitato
direttivo almeno una volta l’anno entro il 30 giugno per l’approvazione
del bilancio dell’anno precedente ed ogni qualvolta lo stesso Presidente
ne ravvisi l’opportunità.
3) L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell’atto
costitutivo, dello statuto e sullo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione
e la devoluzione del suo patrimonio.
L’Assemblea straordinaria Ë convocata dal Presidente ogni qualvolta
ne ravvisi l’opportunità oppure qualora almeno la metà
dei membri del Comitato Direttivo lo richieda formalmente con apposita
deliberazione del Comitato Direttivo.
4) L’Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute
dal Presidente del Comitato Direttivo o, in sua assenza, dal Vice - Presidente
e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo designato
dai presenti.
5) Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da
recapitarsi almeno 8 giorni prima della data della riunione, e con apposizione
di regolare avviso nella bacheca 8 giorni prima della riunione, o con
qualsiasi altra forma pubblicitaria prevista dal regolamento. In difetto
di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano
di persona o per delega tutti i soci e l’intero Comitato Direttivo.
6) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria Ë validamente
costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno
la metà piö uno dei soci. In seconda convocazione, che non puÚ
avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l’Assemblea
Ë validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti
o rappresentati.
7) Le deliberazioni dell’assemblea sono valide quando siano approvate
dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti
qualsiasi variazione inerente lo statuto, o lo scioglimento dell’Associazione
e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che devono essere adottate
con il voto favorevole di almeno la metà piö uno dei soci.
ART.9
IL COMITATO DIRETTIVO
1) Il Comitato Direttivo Ë composto da un numero di membri
non inferiore a tre e non superiore a nove nominati dall’Assemblea
dei soci. I membri del Comitato Direttivo rimangono in carica tre anni
e sono rieleggibili, fatto salvo il caso in cui all’atto della nomina
sia stata attribuita una diversa durata, o che la nomina sia stata conferita
a tempo indeterminato.
Possono far parte del Comitato esclusivamente i soci in regola con il
pagamento della quota per l’esercizio in corso.
2) Nel caso, a seguito di dimissioni o per qualunque altro motivo, uno
dei componenti il Comitato Direttivo decada dall’incarico, il Comitato
Direttivo provvede alla sua sostituzione con apposita deliberazione. I
componenti cosÏ nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato l’intero
Comitato s’intende decaduto ed il Presidente deve convocare al piö
presto l’assemblea per provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
3) Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice - Presidente
ed un Segretario.
4) Al Comitato Direttivo spetta di:
a) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
b) redigere il Bilancio d’esercizio e presentarlo all’assemblea
per l’approvazione;
c) deliberare sulle nuove domande di ammissione a socio e sulle eventuali
esclusioni dei soci ai sensi dell’art.5 punto 6 del presente statuto;
d) redigere il regolamento;
e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione
che non siano spettanti all’assemblea dei soci, salva la facoltà
di amministrazione e firma disgiunta attribuita ai membri del Comitato
direttivo per le infradette operazioni bancarie. Si approva la postilla
Visto Alba 7 marzo 2003.
5) Il Comitato Direttivo Ë presieduto dal Presidente o in caso di
sua assenza dal Vice - Presidente ed in assenza di entrambi dal membro
piö anziano.
I membri del Comitato Direttivo avranno facoltà di firma disgiunta
per
tutte le operazioni bancarie.
6) Il Comitato Direttivo Ë convocato ogni qualvolta il Presidente,
o in sua vece il Vice - Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno
i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni
con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole
della maggioranza degli intervenuti.
7) I verbali di ogni adunanza del Comitato Direttivo redatti a cura del
Segretario e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l’adunanza,
vengono conservati agli atti.
ART.10
IL PRESIDENTE
1) Il Presidente nominato dal Comitato Direttivo, ha il compito
di presiedere lo stesso nonchÈ l’Assemblea dei Soci.
2) Al Presidente Ë attribuita la rappresentanza dell’Associazione
anche in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni
spettano al Vice - Presidente.
3) Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Comitato
Direttivo. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente,
il Vice - Presidente congiuntamente tra loro possono assumere i poteri
del Consiglio Direttivo deliberando in sua vece e chiedendo la ratifica
dei provvedimenti adottati nell’adunanza immediatamente successiva.
ART.11
GRATUITA’ DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito
salvo i rimborsi e/o le eventuali indennità sostitutive dei predetti
rimborsi, previsti o deliberati dall’assemblea.
ART.12
LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE
1) Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge l’Associazione
tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea,
del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti e dei soci.
ART.13
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
1) Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri
effettivi e di due supplenti. L’incarico di revisore Ë incompatibile
con quello membro del Comitato Direttivo. Per la durata, la carica, la
rieleggibilità ed il compenso valgono le norme dettate per i membri
del Comitato Direttivo. I Revisori dei conti curano la tenuta del libro
delle adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell’assemblea,
del Comitato Direttivo senza diritto di voto, verificando la regolare
tenuta della contabilità dell’Associazione, danno parere
sui Bilanci e vigilano sull’osservanza della legge e dello statuto.
ART.14
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
1) Le controversie che potranno insorgere in relazione all’interpretazione
e/o esecuzione del presente statuto, anche in relazione a quanto previsto
in tema di esclusione del socio all’art. 5 del presente statuto,
verranno risolte mediante procedimento arbitrale ai sensi degli articoli
806-826 del C.P.C. Ciascuna delle parti avrà diritto a nominare
il proprio arbitro ai sensi dell’art.810 del C.P.C. Il Presidente
del Collegio Arbitrale sarà nominato di comune accordo dagli arbitri
nominati dalle parti o in caso di disaccordo tra gli stessi dal Presidente
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cuneo. Gli arbitri giudicheranno
secondo diritto osservando le formalità di procedura dettate dagli
art.810 e seguenti del C.P.C.
ART.15
NORMA FINALE
1) In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque
causa, il patrimonio residuo sarà devoluto per gli scopi dell’Associazione
o scopi affini, escluso comunque qualsiasi rimborso ai soci.
2) Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione
potrà essere ulteriormente disciplinato da un regolamento interno
da predisporsi a cura del Comitato Direttivo.
ART.16
RINVIO
1) Per quanto non espressamente previsto in questo statuto si
fa riferimento al Codice Civile e ad altre Norme di legge vigenti in materia.
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